Diritto Vitivinicolo · Marzo 9, 2021

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Il vino biologico

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Con l’entrata in vigore del Reg. CE 203/2012 si è iniziato a parlare di “vino biologico” e non più di “vino proveniente da uve biologiche” in quanto si va a certificare l’intera filiera di produzione e non più la sola materia prima.

“La 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 ed azione per il 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚, un alto livello di 𝐛𝐢𝐨𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̀, la salvaguardia delle risorse naturali…”

È quanto si legge nel primo Considerando del 𝐑𝐞𝐠. 𝐔𝐄 𝟖𝟒𝟖/𝟐𝟎𝟏𝟖 che entrerà in vigore il 1 Gennaio del 2022, che pone l’accento su tematiche di interesse attuali che riguardano anche il settore del vino.

Come riportato espressamente nel Regolamento, “il 𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 dovrebbe essere soggetto alle norme pertinenti in materia di alimenti biologici trasformati. Ciononostante, dal momento che il vino costituisceuna 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 e importante di prodotti biologici, è opportuno stabilire norme dettagliate di produzione aggiuntive specifiche per il vino biologico”.

Le particolarità del vino biologico

Sono valide dunque le norme generali di 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, quelle relative alla 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 delle aziende da convenzionale a biologica e viceversa, e quelle relative ai divieti di 𝐎𝐆𝐌.

Per la produzione di vino biologico si specifica inoltre che possano essere utilizzate solo 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐡𝐞 (il 100% delle uve, ma anche zuccheri, Mosti Concentrati Rettificati, ecc.), che possano essere aggiunti solo prodotti e sostanze autorizzate e che possano essere effettuate le pratiche ed i trattamenti elencati. Infine si sottolinea come per la produzione biologica sono differenti anche i livelli di 𝐚𝐧𝐢𝐝𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐟𝐨𝐫𝐨𝐬𝐚 (inferiori rispetto alla produzione convenzionale) ammessi dal 𝐑𝐞𝐠. 𝐔𝐄 𝟏𝟓𝟖𝟒/𝟐𝟎𝟏𝟖.

Per quanto riguarda l’𝐞𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚, devono essere presenti il riferimento al bio contenuto nella denominazione di vendita ed i dati relativi alla certificazione. Inoltre devono essere apposti il logo biologico dell’UE e l’indicazione di origine delle materie prime.


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