Diritto Vitivinicolo · Marzo 24, 2021

Normativa e regole sulle pratiche enologiche

Le pratiche enologiche

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Esiste una serie di regole rigide in tema di pratiche e trattamenti enologici.

La ratio è tanto quella di proteggere il consumatore da un uso improprio e pericoloso per la sua salute di agenti e processi chimici, quanto di tutelare le imprese europee sul piano della concorrenza rispetto alle imprese dei paesi terzi dove la normativa di settore è più permissiva.

L’art. 80 del Reg. UE 1308/2013 chiarisce che per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli possono essere utilizzate solo la pratiche enologiche autorizzate con lo scopo di “consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti”.
Perciò i prodotti che non rispettano questa regola, non possono essere commercializzati nel territorio dell’Unione Europea.

Quali sono le pratiche enologiche autorizzate?

La tabella 1 dell’Allegato I del Reg. UE 934/2019 contiene l’elenco delle pratiche enologiche autorizzate, e le loro condizioni e limiti d’uso. Lo stesso Regolamento al suo interno contiene anche la disciplina per specifiche pratiche enologiche, in relazione anche alla tipologia di vino.

Una sezione particolare è composta dagli articoli 7 e 8 ed è relativa al taglio, ovvero alla “miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto”.
L’esigenza di disciplinare in modo dettagliato questa pratica enologica è dovuta anche alla rigidità prevista per i vini DOP e IGP ed in particolare dal Testo Unico del Vino che stabilisce il declassamento o perdita della certificazione acquisita con il taglio tra due o più mosti o vini a DOP o IGP diversi o con il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DOP o IGP.

Sempre in tema di denominazioni d’origine, è importante sottolineare che i Disciplinari di Produzione possono contenere specifiche regole in tema di pratiche enologiche predisponendo delle deroghe alla normativa generale (orizzontale).

Tutte le pratiche enologiche effettuate, comunque, devono essere tracciate e comunicate.

Molto interessante è infine l’articolo 4 del Reg. UE 934/2019 che prevede l’uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale, predisposte dai singoli Stati per un periodo massimo di 5 anni a date condizioni, così da garantire sempre la tutela del consumatore ma assicurare allo stesso tempo la possibilità di progresso scientifico.

A livello internazionale, è l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) a stabilire le pratiche enologiche ammesse disciplinate dal Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche, considerato nella normativa europea come fonte e punto di partenza.