Diritto Vitivinicolo · Aprile 10, 2021

L’etichettatura del vino

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๐‹โ€™๐ž๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š รจ definita “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce ad un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale elemento”.

La materia รจ disciplinata innanzitutto a livello comunitario dal Reg. UE 1308/2013 e dal Regolamento delegato n. 33/2019. A prescindere che si tratti di prodotti vitivinicoli territoriali oppure senza DOP e IGP, sono previsti ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข che devono, o in taluni casi possono, figurare nellโ€™etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

Ogni etichetta deve contenere delle ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐ž, ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž ๐ž ๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข e non deve indurre in errore il consumatore, creare confusione e/o millantare proprietร  curative e/o terapeutiche.

Il reale campo di applicazione dellโ€™etichettatura e della presentazione dei vini non si esaurisce al confezionamento del vino, ma coinvolge tutte le fasi della filiera in modo da ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐œ๐ž๐ฅ๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ž. L’etichetta svolge, dunque, un ruolo fondamentale rappresentando, altresรฌ, una sintesi della storia del prodotto e dellโ€™azienda.

La classificazione delle indicazioni

Esiste una ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐ž๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š, con la specificazione degli elementi che caratterizzano le ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐จ๐›๐›๐ฅ๐ข๐ ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž, ๐Ÿ๐š๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ž ๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ซ๐ž.

Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie, queste devono figurare nello stesso campo visivo del recipiente – con la sola eccezione del lotto e delle informazioni riguardanti gli allergeni. La ratio della norma รจ che in questo modo possano essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente stesso.

Sono obbligatorie: la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli; l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”; il nome della DOP o IGP; il titolo alcolometrico volumico effettivo; l’indicazione della provenienza, dell’imbottigliatore e dell’eventuale importatore; il numero di lotto della partita; il volume del recipiente; indicazioni relative alla presenza di allergeni; l’annata di produzione delle uve (per vino a DO ad esclusione dei vini liquorosi, spumanti non etichettati come millesimati e vini frizzanti); l’indicazione del tenore zuccherino (solo per i vini spumanti).

Sono indicazioni facoltative invece: la categoria merceologica; il nome di fantasia del vino e/o marchio del produttore; annata (per vini diversi da DOP e Novelli); nome di una o piรน varietร  di uve; indicazione del tenore zuccherino per i vini diversi dal vino spumante; menzioni tradizionali; termini che si riferiscono a metodi di produzione; simbolo comunitario; informazioni varie al consumatore.

Infine le indicazioni libere possono essere utilizzate per comunicare al consumatore talune caratteristiche e requisiti di prodotto, dell’ambiente viticolo di origine delle uve, ecc.
Possono riferirsi ad elementi organolettici (odore, colore, sapore) e al metodo biologico di coltivazione delle uve.
Non sono specificamente regolamentate dalle norme europee, ma deve trattarsi di indicazioni veritiere e documentabili, non suscettibili di creare rischio di confusione nel consumatore.

Per domande e richieste ricordate di usare l’apposito modulo nella sezione CONTATTI!