๐โ๐๐ญ๐ข๐๐ก๐๐ญ๐ญ๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ รจ definita “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce ad un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale elemento”.
La materia รจ disciplinata innanzitutto a livello comunitario dal Reg. UE 1308/2013 e dal Regolamento delegato n. 33/2019. A prescindere che si tratti di prodotti vitivinicoli territoriali oppure senza DOP e IGP, sono previsti ๐ญ๐ซ๐ ๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ฅ๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ข๐ง๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข che devono, o in taluni casi possono, figurare nellโetichettatura dei prodotti vitivinicoli.
Ogni etichetta deve contenere delle ๐ข๐ง๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ก๐ข๐๐ซ๐, ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ ๐ ๐ซ๐ข๐ฌ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐๐ข๐ฅ๐ข e non deve indurre in errore il consumatore, creare confusione e/o millantare proprietร curative e/o terapeutiche.
Il reale campo di applicazione dellโetichettatura e della presentazione dei vini non si esaurisce al confezionamento del vino, ma coinvolge tutte le fasi della filiera in modo da ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐๐ซ๐ ๐ฅ๐ ๐ฌ๐๐๐ฅ๐ญ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐๐ญ๐จ๐ซ๐. L’etichetta svolge, dunque, un ruolo fondamentale rappresentando, altresรฌ, una sintesi della storia del prodotto e dellโazienda.
La classificazione delle indicazioni

Esiste una ๐๐ฅ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ข๐ง๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐๐ญ๐ข๐๐ก๐๐ญ๐ญ๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐, con la specificazione degli elementi che caratterizzano le ๐ข๐ง๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐จ๐๐๐ฅ๐ข๐ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐, ๐๐๐๐จ๐ฅ๐ญ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐ ๐ฅ๐ข๐๐๐ซ๐.
Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie, queste devono figurare nello stesso campo visivo del recipiente – con la sola eccezione del lotto e delle informazioni riguardanti gli allergeni. La ratio della norma รจ che in questo modo possano essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente stesso.
Sono obbligatorie: la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli; l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”; il nome della DOP o IGP; il titolo alcolometrico volumico effettivo; l’indicazione della provenienza, dell’imbottigliatore e dell’eventuale importatore; il numero di lotto della partita; il volume del recipiente; indicazioni relative alla presenza di allergeni; l’annata di produzione delle uve (per vino a DO ad esclusione dei vini liquorosi, spumanti non etichettati come millesimati e vini frizzanti); l’indicazione del tenore zuccherino (solo per i vini spumanti).
Sono indicazioni facoltative invece: la categoria merceologica; il nome di fantasia del vino e/o marchio del produttore; annata (per vini diversi da DOP e Novelli); nome di una o piรน varietร di uve; indicazione del tenore zuccherino per i vini diversi dal vino spumante; menzioni tradizionali; termini che si riferiscono a metodi di produzione; simbolo comunitario; informazioni varie al consumatore.
Infine le indicazioni libere possono essere utilizzate per comunicare al consumatore talune caratteristiche e requisiti di prodotto, dell’ambiente viticolo di origine delle uve, ecc.
Possono riferirsi ad elementi organolettici (odore, colore, sapore) e al metodo biologico di coltivazione delle uve.
Non sono specificamente regolamentate dalle norme europee, ma deve trattarsi di indicazioni veritiere e documentabili, non suscettibili di creare rischio di confusione nel consumatore.
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